Art. 21 · Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione e ridistribuzione dei fondi, norme sui pagamenti

Art. 21

Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione e ridistribuzione dei fondi, norme sui pagamenti

In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione e ridistribuzione dei fondi, norme sui pagamenti 1.   Due volte all'anno il beneficiario presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi in relazione alle condizioni di pagamento soddisfatte relative alle tappe quantitative e qualitative come stabilito nei programmi di riforme. 2.   La Commissione valuta senza indebito ritardo se il beneficiario ha rispettato i prerequisiti di cui all' e i principi di finanziamento di cui all', paragrafo 3, e ha raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all', paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente di tali condizioni di pagamento presuppone che le misure relative alle medesime riforme per cui il beneficiario ha già raggiunto il conseguimento soddisfacente in decisioni precedenti non siano state annullate dal beneficiario. La Commissione può farsi assistere da esperti, compresi esperti degli Stati membri. 3.   Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Tale decisione stabilisce, conformemente all', paragrafo 5, l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati alle tesorerie dei beneficiari, e l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all' per l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria direttamente destinata alle tesorerie dei beneficiari e la convalida preliminare di cui all' per l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. 4.   Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario indicativo, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. Gli importi trattenuti sono svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti. 5.   Se conclude che il beneficiario non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 4, la Commissione riduce l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4. Il beneficiario può presentare le sue osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione. 6.   Qualsiasi importo corrispondente a condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto ai beneficiari ed è disimpegnato o cancellato dall'importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito, a seconda dei casi. 7.   La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento finanziario, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF o delle relazioni della Corte dei conti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito a tale riduzione. 8.   La Commissione può decidere di ridistribuire qualsiasi importo ridotto a norma del paragrafo 6 o 7 tra altri beneficiari dello strumento, modificando le decisioni di esecuzione di cui all'. 9.   Per la parte del finanziamento dello strumento versata a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinata alle tesorerie dei beneficiari, in deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 10.   L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento finanziario non si applica ai pagamenti effettuati, direttamente destinati alle tesorerie dei beneficiari, a norma del presente articolo e dell' del presente regolamento. 11.   I pagamenti del sostegno finanziario non rimborsabile e dei prestiti a norma del presente articolo sono effettuati rispettivamente in conformità degli stanziamenti di bilancio, come stabilito nella procedura annuale di bilancio, e sono subordinati ai finanziamenti disponibili. I fondi sono erogati a rate. Una rata può essere versata in una o più frazioni. 12.   L'importo messo a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinato alle tesorerie dei beneficiari, è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all'accordo di prestito. 13.   Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestiti, sia esso destinato direttamente alle tesorerie dei beneficiari o riconosciuto tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell'accordo di prestito. 14.   L'importo messo a disposizione tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali è versato a seguito della decisione di cui al paragrafo 3, dopo presentazione della richiesta di pagamento di cui al paragrafo 13 e dopo il ricevimento di una richiesta di pagamento da parte dei gestori di fondi del fondo congiunto istituito nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali per ricevere i contributi dei donatori.
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