Art. 18 · Copertura

Art. 18

Copertura

In vigore dal 14 mag 2024
Copertura 1.   A norma dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, una copertura per i prestiti a norma del presente regolamento è costituita al tasso del 9 % al momento della messa a disposizione dei fondi di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. Tale copertura è costituita a partire dalla dotazione di cui all', paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento. Gli impegni di bilancio per la copertura sono assunti entro il 31 dicembre 2027. In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento finanziario, la dotazione è versata progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell'erogazione integrale dei prestiti. 2.   La copertura è versata al fondo comune di copertura attraverso una linea di bilancio specifica ed è utilizzata come parte delle coperture che sostengono rischi analoghi. Il tasso di copertura è rivisto con cadenza almeno triennale dal 24 maggio 2024. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
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