Art. 16 · Modifiche dei programmi di riforme

Art. 16

Modifiche dei programmi di riforme

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche dei programmi di riforme 1.   Se il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato dal beneficiario, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, il beneficiario può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso il beneficiario può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi la sua decisione di esecuzione di cui all', paragrafo 1. 2.   La Commissione può modificare la decisione di esecuzione, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi disponibili in linea con i principi di cui all'. 3.   Se ritiene che i motivi addotti dal beneficiario giustifichino una modifica del programma di riforme, la Commissione valuta il programma modificato in conformità dell' e può modificare la decisione di esecuzione di cui all', paragrafo 1, senza indebito ritardo. 4.   In una modifica, la Commissione può accettare termini per le condizioni di pagamento che si estendono al 2028. Ciò non pregiudica il termine ultimo di cui all', paragrafo 9.
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