Art. 11
Presentazione dei programmi di riforme
In vigore dal 14 mag 2024
Presentazione dei programmi di riforme
1. Al fine di ricevere qualsiasi sostegno nell'ambito dello strumento, ciascun beneficiario presenta alla Commissione un programma di riforme per la durata dello strumento, basato sulla parte relativa alle riforme strutturali del programma di riforma economica più recente e sui relativi orientamenti strategici comuni concordati nel quadro del dialogo economico e finanziario del maggio 2023, sulla sua strategia di crescita, se del caso, sul quadro della politica di allargamento e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali.
2. I programmi di riforma forniscono un quadro generale per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all', stabilendo le riforme che il beneficiario deve intraprendere, nonché i settori di investimento. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, anche corruzione ad alto livello, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto della politica di allargamento.
3. Il programma di riforme è coerente con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l'Unione.
4. I programmi di riforme sono coerenti con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione del beneficiario e con altri documenti pertinenti, quali l'accordo di stabilizzazione e di associazione, il piano per l'energia e il clima, il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e sostengono tali priorità.
5. I programmi di riforme rispettano i principi generali enunciati all'.
6. I programmi di riforme sono elaborati in modo inclusivo e trasparente, in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
7. La Commissione invita i beneficiari a presentare i rispettivi programmi di riforma entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, non appena li riceve, trasmette i programmi di riforme dei beneficiari al Parlamento europeo e al Consiglio.
8. Nel caso in cui la ridistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento porti un beneficiario a ricevere un sostegno supplementare, la Commissione invita tale beneficiario a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito alla ridistribuzione.
Storico versioni
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