Art. 3 · Sospensione temporanea

Art. 3

Sospensione temporanea

In vigore dal 14 mag 2024
Sospensione temporanea 1.   Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all’, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell’Ucraina sia comprovata. Se conferma l’inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1392:oj#art-3