Art. 1 · Misure di liberalizzazione degli scambi

Art. 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

In vigore dal 14 mag 2024
Misure di liberalizzazione degli scambi 1.   Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti: a) l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti; b) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale. 2.   L’applicazione del capo V e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Ucraina.
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