Art. 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
In vigore dal 14 mag 2024
Misure di liberalizzazione degli scambi
1. Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:
a)
l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti;
b)
tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.
2. L’applicazione del capo V e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Ucraina.
Storico versioni
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