Art. 9 · Compensazioni di competenza

Art. 9

Compensazioni di competenza

In vigore dal 14 mag 2024
Compensazioni di competenza 1.   Se gli impegni aggiuntivi in materia di ricollocazione stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, e gli impegni disponibili nel quadro della riserva annuale di solidarietà sono inferiori alle esigenze di ricollocazione individuate in tale decisione di esecuzione del Consiglio: a) gli Stati membri contributori assumono la competenza, fino al 100 % delle esigenze di ricollocazione individuate nel piano per la risposta di solidarietà stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio, per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi è stato dichiarato competente; b) nell'applicare la lettera a) del presente comma e ove necessario, gli Stati membri contributori assumono la competenza al di sopra della loro quota equa in deroga all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1351; c) nell'applicare le lettere a) e b) del presente comma, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 63, paragrafi 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1351. Quando la direttiva 2001/55/CE è attivata in relazione alla stessa situazione di cui all', paragrafo 4, lettera a) e al momento dell'attivazione gli Stati membri convengono di non applicare il relativo di tale direttiva, non si applicano le compensazioni obbligatorie di cui all'. Quando la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, autorizza lo Stato membro interessato ad applicare l', non si applicano le compensazioni obbligatorie di cui al presente articolo. 2.   Qualora l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo non sia sufficiente a coprire il 100 % delle esigenze di ricollocazione individuate nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, il forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà è convocato con urgenza, in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 e secondo la procedura di cui all'articolo 57 di tale regolamento. 3.   Uno Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumersi la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato determinato come competente in luogo delle ricollocazioni secondo la procedura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2024/1351. 4.   Qualora uno Stato membro contributore sia diventato competente per le domande in misura superiore alla sua quota equa a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o dell', esso ha il diritto di: a) ridurre proporzionalmente la sua quota equa, in relazione ai futuri contributi di solidarietà nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351, deducendo il corrispondente numero di domande per le quali lo Stato membro in questione ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa su un periodo di cinque anni; b) ridurre la sua quota equa, in relazione ai futuri contributi di solidarietà stabiliti in una decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell', paragrafo 3, deducendo il corrispondente numero di domande per le quali tale Stato membro ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa; tale riduzione può essere richiesta solo entro cinque anni dalla data in cui non è più in vigore la decisione di esecuzione del Consiglio che ha portato lo Stato membro a superare la sua quota equa. 5.   Se uno Stato membro intende avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 4, lo notifica alla Commissione. La notifica contiene il numero di domande per le quali lo Stato membro ha assunto la competenza in misura superiore alla sua quota equa e la riduzione che intende applicare nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351 o durante l'attuazione di una determinata decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell', paragrafo 3. Se, al termine del suo esame della notifica di cui al primo comma, la Commissione conferma che lo Stato membro interessato ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa, lo autorizza, mediante atto di esecuzione, a ridurre la propria quota equa deducendo il corrispondente numero di domande per le quali tale Stato membro ha contribuito in misura superiore alla sua quota equa nell'ambito dei successivi cicli annuali del regolamento (UE) 2024/1351; quando attua una decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell', paragrafo 3, entro il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b) del presente articolo, per sostenere un altro Stato membro; o quando sono necessarie compensazioni di competenza a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 6.   Qualora le esigenze di solidarietà di altri Stati membri che sono Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 58 o 59 del regolamento (UE) 2024/1351. non possano essere affrontate in ragione dell'utilizzo degli impegni disponibili nella riserva annuale di solidarietà di cui all', paragrafo 5, lettera b), del presente articolo, da parte dello Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi, il forum dell’UE di alto livello sulla migrazione è riconvocato con urgenza ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1351 e conformemente alle procedure di cui all'articolo 57 di tale regolamento. 7.   Qualora, a seguito delle misure necessarie per sostenere lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, un altro Stato membro si ritenga soggetto a pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa ai sensi dell', rispettivamente punti 24) e 25), del regolamento (UE) 2024/1351 o in una situazione di crisi, lo Stato membro interessato può chiedere misure di solidarietà o riduzioni totali o parziali dei suoi contributi di solidarietà a norma di tale regolamento, o misure di solidarietà e di sostegno a norma del presente regolamento. Nel valutare la richiesta motivata dello Stato membro di cui all' del presente regolamento, la Commissione considera inoltre se tale Stato membro abbia assunto la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale in misura superiore alla sua quota equa, oltre alle informazioni di cui agli del regolamento 2024/1351.
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