Art. 8
Misure di solidarietà e di sostegno in una situazione di crisi
In vigore dal 14 mag 2024
Misure di solidarietà e di sostegno in una situazione di crisi
1. Lo Stato membro che stia affrontando una situazione di crisi può chiedere i tipi di contributi seguenti nella richiesta motivata di cui all':
a)
ricollocazioni, da effettuare secondo le procedure di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351:
i)
di richiedenti protezione internazionale;
ii)
qualora sia concordato a livello bilaterale dallo Stato membro contributore e dallo Stato membro beneficiario interessati, di beneficiari di protezione internazionale cui sia stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell'adozione dell'atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà;
b)
contributi finanziari destinati ad azioni pertinenti per affrontare la situazione di crisi nello Stato membro interessato o nei paesi terzi interessati, nel pieno rispetto dei diritti umani, che altri Stati membri sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2024/1351;
c)
misure di solidarietà alternative di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1351, specificamente necessarie per affrontare la situazione di crisi e conformemente alle norme di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Tali misure sono considerate solidarietà finanziaria e il loro valore effettivo è stabilito sulla base di criteri oggettivi.
2. Nel realizzare le ricollocazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri danno precedenza alla ricollocazione delle persone vulnerabili a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1351.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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