Art. 6
Monitoraggio
In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio
1. La Commissione e il Consiglio monitorano costantemente l'eventuale persistenza di una situazione di crisi o di una situazione di forza maggiore, individuata in una decisione di esecuzione della Commissione di cui all', paragrafo 8.
2. La Commissione presta particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie e può chiedere all'Agenzia per l’asilo di avviare un esercizio di monitoraggio specifico a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2303.
3. Qualora ritenga che le circostanze che hanno portato all'accertamento della situazione di crisi o di forza maggiore siano venute meno, la Commissione propone l'abrogazione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3. Se lo ritiene opportuno sulla base delle informazioni pertinenti, la Commissione propone l'adozione di una nuova decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la modifica o la proroga delle misure istituite a norma dell', paragrafo 2.
4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, in merito all'applicazione di tale decisione, con particolare riguardo all'efficacia delle misure adottate per risolvere la situazione di crisi o di forza maggiore, e stabilisce se la situazione persiste e se le misure continuano a essere necessarie e proporzionate.
Storico versioni
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