Art. 5 · Durata

Art. 5

Durata

In vigore dal 14 mag 2024
Durata 1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il periodo per l'applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, è di tre mesi. A meno che tale decisione non sia abrogata a norma dell', paragrafo 3, tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione che la situazione di crisi o di forza maggiore persiste. 2.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 e su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio volta a modificare o prorogare le deroghe specifiche o il piano per la risposta di solidarietà di cui all', paragrafo 5, per un periodo non superiore a tre mesi. A meno che tale decisione non sia abrogata a norma dell', paragrafo 3, tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione del persistere della situazione di crisi o di forza maggiore. Si applicano l', paragrafo 3, e l', paragrafo 5. 3.   Gli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi o di forza maggiore applicano gli articoli da 10 a 13 non più a lungo di quanto strettamente necessario per far fronte alla situazione e, in ogni caso, non oltre il periodo stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3. La durata totale dell'applicazione delle misure non supera la durata della situazione di crisi o di forza maggiore ed è pari al massimo a 12 mesi.
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