Art. 4 · Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà

Art. 4

Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà

In vigore dal 14 mag 2024
Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà 1.   Parallelamente all'adozione della decisione di esecuzione della Commissione di cui all', la Commissione presenta, se del caso, una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tale proposta. 2.   La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione di cui al paragrafo 1 garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e comprende: a) se del caso, le deroghe specifiche di cui agli articoli da 10 a 13 che lo Stato membro dovrebbe essere autorizzato ad applicare; b) se del caso, e qualora lo Stato membro stia affrontando una situazione di crisi, un progetto di piano per la risposta di solidarietà, previa consultazione dello Stato membro richiedente, che garantisca agli Stati membri contributori la piena discrezionalità nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà, e che includa: i) se del caso, l’ammontare totale dei contributi di ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi; ii) se del caso, le altre misure di solidarietà pertinenti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e il livello di tali misure necessario per affrontare la specifica situazione di crisi; iii) se del caso, il numero totale dei contributi relativi alle misure di solidarietà da prelevare dagli impegni disponibili nella riserva annuale di solidarietà; iv) qualora gli impegni disponibili nella riserva annuale di solidarietà non coprono le esigenze di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, il piano per la risposta di solidarietà deve stabilire anche gli impegni supplementari necessari per coprire tali esigenze; e v) i contributi indicativi per ciascuno Stato membro perché contribuisca con la propria quota equa, calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351; e c) qualora lo Stato membro stia affrontando una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera b), l'identificazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi soggetti a tale situazione. Nello stabilire le esigenze di solidarietà dello Stato membro, la Commissione considera se lo Stato membro sia già uno Stato membro beneficiario a norma degli articoli 58e 59 del regolamento (UE) 2024/1351. Se, nella richiesta motivata di cui all', lo Stato membro ritiene che la ricollocazione sia la principale o l'unica misura di solidarietà per affrontare la situazione, la Commissione tiene conto di tale richiesta nella sua proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fatta salva la discrezionalità degli Stati membri contributori nella scelta tra i tipi di misure di solidarietà. 3.   Il Consiglio valuta la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione di cui al paragrafo 1e adotta entro due settimane dalla ricezione di tale proposta, una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro ad applicare le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13 e istituisce il piano per la risposta di solidarietà di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, comprese le misure di solidarietà di cui lo Stato membro interessato può beneficiare per affrontare la situazione. 4.   Se del caso, all'atto dell'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una raccomandazione sull'applicazione di una procedura accelerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti di cui all'. 5.   La decisione di esecuzione del Consiglio garantisce il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, indica le motivazioni su cui è basata e stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le deroghe di cui agli articoli da 10 a 13 così come la durata della loro applicazione, in conformità dell'. La decisione di esecuzione del Consiglio: a) se del caso, individua le deroghe specifiche di cui agli articoli da 10 a 13 che lo Stato membro interessato è autorizzato ad applicare; b) se del caso, istituisce un piano per la risposta di solidarietà che comprenda: i) l'importo totale dei contributi di ricollocazione necessari per affrontare la situazione di crisi, tenendo pienamente conto della valutazione della Commissione; ii) le altre misure di solidarietà pertinenti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), e il livello di tali misure necessario per affrontare la situazione di crisi; iii) l'importo complessivo delle misure di solidarietà da prelevare dalla riserva annuale di solidarietà; iv) gli impegni aggiuntivi necessari per coprire le esigenze per affrontare la situazione di crisi, se gli impegni esistenti nella riserva annuale di solidarietà non sono sufficienti; v) il contributo specifico di ciascuno Stato membro impegnato conformemente alla quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) 2024/1351; c) qualora lo Stato membro interessato stia affrontando una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera b), identifica i cittadini di paesi terzi o gli apolidi soggetti a tale situazione. Il Consiglio trasmette immediatamente la decisione di esecuzione al Parlamento europeo e alla Commissione.
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