Art. 3 · Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore

Art. 3

Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore

In vigore dal 14 mag 2024
Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’esistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore 1.   A seguito della presentazione della richiesta motivata di cui al paragrafo 2, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro richiedente e in consultazione con le competenti agenzie dell’Unione e organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR e l’OIM, valuta rapidamente la situazione e, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’, adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 2.   La Commissione può inoltre adottare una raccomandazione sull’applicazione di una procedura accelerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti di cui all’. 3.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione di cui al paragrafo 1. 4.   Nel valutare se lo Stato membro stia affrontando una situazione di strumentalizzazione di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, la Commissione valuta, tra l’altro, quanto segue: a) se un paese terzo o un attore non statale ostile stia favorendo lo spostamento di cittadini di paesi terzi o di apolidi verso l’Unione; b) se le informazioni fornite dallo Stato membro dimostrino adeguatamente che un’azione ricadente nell’ambito della lettera a) abbia lo scopo di destabilizzare l’Unione o lo Stato membro interessato; c) se vi sia un aumento significativo e imprevisto del carico di lavoro in relazione alle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne o nello Stato membro interessato rispetto al numero medio di domande; d) se la risposta alle implicazioni della situazione di strumentalizzazione sul sistema di migrazione e asilo dello Stato membro interessato non possa essere sostenuta in misura sufficiente mediante le misure contenute nel pacchetto di strumenti in materia di migrazione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351. 5.   La Commissione determina se siano soddisfatte le condizioni relative alla situazione che lo Stato membro si trova ad affrontare di cui all', tenendo conto della richiesta motivata di cui all' e alla luce delle informazioni fornite e degli indicatori relativi allo Stato membro interessato di cui all' del regolamento (UE) 2024/1351. La Commissione valuta le informazioni fornite nelle richieste motivate alla luce della situazione nello Stato membro interessato nei due mesi precedenti e le confronta con la situazione generale nell'Unione. 6.   La Commissione determina in particolare: a) se il sistema di asilo, accoglienza, compresi i servizi di protezione dei minori, o migrazione dello Stato membro richiedente, benché ben preparato e nonostante le misure già adottate, sia diventato inefficace a seguito di una situazione caratterizzata da arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi, rendendo tale Stato membro incapace di far fronte alla situazione e se vi possano essere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo; b) se lo Stato membro stia affrontando una situazione di strumentalizzazione di cui all', paragrafo 4, lettera b), cui far fronte con l'uso necessario e proporzionato delle misure di cui al presente regolamento; c) se lo Stato membro stia affrontando circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al suo controllo, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza, e come tale situazione di forza maggiore gli impedisca di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 27, all'articolo 51, paragrafo 2 e all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 e agli articoli 39, 40, 41 e 46 del regolamento (UE) 2024/1351. 7.   Nell'adottare una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione indica i motivi per cui la risposta alla situazione di strumentalizzazione non può essere affrontata in misura sufficiente mediante le misure contenute nel pacchetto di strumenti a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351. 8.   Qualora la Commissione stabilisca a norma del paragrafo 5 del presente articolo che la valutazione di cui al paragrafo 1 dimostra l'esistenza delle condizioni di cui all', tenendo conto della richiesta motivata di cui all', e alla luce delle informazioni fornite e degli indicatori relativi allo Stato membro interessato di cui all' del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione adotta, senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dalla presentazione della richiesta motivata di cui all' del presente regolamento, una decisione di esecuzione che stabilisce se lo Stato membro richiedente stia affrontando una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a) o b), del presente regolamento, o una situazione di forza maggiore. La Commissione trasmette la decisione di esecuzione al Parlamento europeo e al Consiglio.
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