Art. 16
Preparazione alle crisi
In vigore dal 14 mag 2024
Preparazione alle crisi
1. Le strategie nazionali stabilite dagli Stati membri a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1351 comprendono inoltre:
a)
misure preventive per garantire un livello sufficiente di preparazione e ridurre il rischio di situazioni di crisi e la pianificazione di emergenza, tenendo conto della pianificazione di emergenza ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/2303 e (UE) 2019/1896 e della direttiva (UE) 2024/1346, nonché delle relazioni della Commissione pubblicate nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;
b)
un'analisi delle misure necessarie ad affrontare e risolvere le situazioni di crisi e di forza maggiore nello Stato membro interessato, comprese le misure volte a tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e di altre forme di protezione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono consultare la Commissione e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia per l’asilo, nonché le autorità regionali e locali, se del caso e conformemente al diritto nazionale.
3. Ove necessario, gli Stati membri rivedono le strategie nazionali stabilite a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1351, in ogni caso entro un anno dalla data di fine della situazione di crisi, in conformità dell' del presente regolamento.
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