Art. 14 · Procedura accelerata

Art. 14

Procedura accelerata

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura accelerata 1.   Qualora circostanze oggettive suggeriscano che le domande di protezione internazionale fatte da gruppi di richiedenti provenienti da uno specifico paese di origine o da una precedente dimora abituale, o da una parte di tale paese, o sulla base dei criteri di cui al regolamento (UE) 2024/1347 potrebbero essere fondate, la Commissione, previa consultazione del forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà, può adottare una raccomandazione per l'applicazione di una procedura accelerata fornendo tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare, in particolare, l'applicazione da parte delle autorità accertanti dell', paragrafo 11, lettera a), e dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348. 2.   Qualora, a seguito dell'adozione di una raccomandazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità accertante applica l', paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348 per omettere il colloquio personale e l'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento per dare priorità all'esame della domanda in quanto verosimilmente fondata, essa provvede, in deroga all'articolo 35, paragrafo 4, di tale regolamento, affinché l'esame del merito della domanda si concluda entro quattro settimane dalla presentazione della stessa. 3.   Nel valutare se adottare la raccomandazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare le agenzie competenti dell'Unione, l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti.
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