Art. 13 · Deroghe all'obbligo di riprendere in carico un richiedente in una situazione di arrivi in massa straordinari

Art. 13

Deroghe all'obbligo di riprendere in carico un richiedente in una situazione di arrivi in massa straordinari

In vigore dal 14 mag 2024
Deroghe all'obbligo di riprendere in carico un richiedente in una situazione di arrivi in massa straordinari 1.   In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, in una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, qualora gli arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o apolidi siano di entità e intensità straordinarie tali da poter creare un serio rischio di gravi carenze nel trattamento dei richiedenti, creando in tal modo un serio rischio che il sistema europeo comune di asilo diventi inefficace, lo Stato membro che stia affrontando tale situazione può essere esonerato dall'obbligo di: a) riprendere in carico un richiedente, un cittadino di paese terzo o un apolide in relazione al quale tale Stato membro è stato indicato come Stato membro competente a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358 se la competenza è stata determinata a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351; o b) di riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351. Il presente paragrafo si applica solo se la domanda è stata registrata nello Stato membro che si trova in tale situazione entro il periodo stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, che non è superiore a quattro mesi prima della data di adozione di tale decisione di esecuzione del Consiglio. 2.   In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se lo Stato membro che si trova in tale situazione è stato dichiarato competente a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, tale Stato membro è esonerato dall'obbligo di riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro in cui è stata registrata la seconda domanda. Lo Stato membro che diventa competente a norma del primo comma del presente paragrafo indica nell'Eurodac di essere diventato lo Stato membro competente a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358. 3.   In deroga all'articolo 38, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2024/1351, in caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, e se lo Stato membro che si trova in tale situazione è obbligato a riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 38, paragrafo 4,del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro in cui è registrata la seconda domanda applica le procedure di cui alla parte III di tale regolamento, ad eccezione dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 1 e 2, dell'articolo 25, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e l'obbligo di riprendere in carico un richiedente a norma dell'articolo 38, paragrafo 4 è trasferito a tale Stato membro. Qualora non sia possibile dichiarare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in cui è stata registrata la seconda domanda è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Il presente comma lascia impregiudicate le domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro ha inviato una notifica di ripresa in carico a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2024/1351 prima della data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3 del presente regolamento. Lo Stato membro che diventa competente a norma del secondo comma del presente paragrafo indica di essere diventato competente nell'Eurodac a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358.
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