Art. 12
Proroga dei termini stabiliti per le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico e i trasferimenti in una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore
In vigore dal 14 mag 2024
Proroga dei termini stabiliti per le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico e i trasferimenti in una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore
1. In una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore che renda impossibile, per uno Stato membro che stia affrontando tale situazione, rispettare i termini stabiliti agli articoli 39, 40, 41 e 46 del regolamento (UE) 2024/1351 o ricevere persone di cui è responsabile ai sensi di tale regolamento, gli Stati membri possono derogare simultaneamente ai termini stabiliti agli articoli 39, 40 e 41 e all'articolo 46 di tale regolamento.
2. Qualora uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
presenta la richiesta di presa in carico di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1351 entro quattro mesi dalla data di registrazione della domanda;
b)
risponde alla richiesta di presa in carico di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1351 entro due mesi dal suo ricevimento;
c)
presenta la notifica di ripresa in carico di cui all'articolo 41 regolamento (UE) 2024/1351 entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro un mese dalla notifica; e
d)
procede ai trasferimenti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa che abbia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento.
3. Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 2, lettere a), b) o d), del presente articolo, assume o gli viene trasferita la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351.
4. In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, i trasferimenti a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351 verso lo Stato membro competente che si trova ad affrontare una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, o di forza maggiore, non sono effettuati fino a quando tale Stato membro non si trovi più in tale situazione, a meno che, a causa delle circostanze individuali del richiedente, lo Stato membro competente non abbia accettato di accogliere l'interessato. Se il trasferimento non avviene entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa che abbia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351, anche a causa del persistere della situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, o di forza maggiore, in deroga all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro competente, che si trova ad affrontare tale situazione, è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro che provvede al trasferimento.
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