Art. 10 · Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi o di forza maggiore

Art. 10

Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi o di forza maggiore

In vigore dal 14 mag 2024
Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi o di forza maggiore 1.   In una situazione di crisi o di forza maggiore, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, lo Stato membro che si trova ad affrontare tale situazione può registrare le domande fatte durante il periodo d'applicazione del presente paragrafo, entro quattro settimane da quando tali domande vengono fatte. 2.   Nell'applicare il paragrafo 1, lo Stato membro interessato dà la precedenza alla registrazione delle domande di persone con esigenze di accoglienza particolari come definite nella direttiva (UE) 2024/1346 e di minori e relativi familiari. 3.   Nell'applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono dare precedenza alla registrazione delle domande che sono verosimilmente fondate. 4.   In una situazione di crisi di cui all', paragrafo 4, lettera a), la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto durante il periodo stabilito nella decisione di esecuzione iniziale del Consiglio di cui all', paragrafo 3, e non durante le eventuali successive proroghe della stessa a norma dell', paragrafo 1 o 2. 5.   A norma dell' della direttiva (UE) 2024/1346 e del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri assicurano che i richiedenti siano in grado di avere accesso ai propri diritti e di esercitarli in maniera effettiva nell'ambito di tali strumenti non appena fanno la domanda, indipendentemente dal momento in cui ha luogo la registrazione. Lo Stato membro interessato informa debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, in merito alla misura applicata, all'ubicazione dei punti di registrazione, compresi i valichi di frontiera, accessibili per la registrazione e la presentazione di una domanda di protezione internazionale, e alla durata della misura. 6.   Nel presentare la richiesta motivata di cui all', paragrafo 1, uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che ne sia autorizzato dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, indicando i motivi esatti per cui è necessaria un'azione immediata. In tal caso lo Stato membro interessato può applicare la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo per un periodo superiore a 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta, a meno che la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, non autorizzi lo Stato membro interessato a continuare ad applicare tale deroga. 7.   La proroga del termine temporale per la registrazione delle domande di protezione internazionale lascia impregiudicati gli obblighi di rispettare i termini di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1358.
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