Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 14 mag 2024
Oggetto 1.   Il presente regolamento affronta, mediante misure temporanee, situazioni eccezionali di crisi, compresa la strumentalizzazione, e di forza maggiore, nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione. Esso prevede misure rafforzate di solidarietà e di sostegno che si basano sul regolamento (UE) 2024/1351, garantendo nel contempo un'equa ripartizione delle responsabilità, nonché norme specifiche temporanee di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1348. 2.   Le misure temporanee adottate a norma del presente regolamento soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, sono idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati e a garantire la tutela dei diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e sono coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del diritto internazionale e dell'acquis dell'Unione in materia di asilo. Il presente regolamento non pregiudica i principi e le garanzie fondamentali stabiliti dagli atti legislativi ai quali sono consentite deroghe in virtù del presente regolamento. 3.   Le misure adottate conformemente al presente regolamento si applicano solo nella misura strettamente richiesta dalle esigenze della situazione, in modo temporaneo e limitato e solo in circostanze eccezionali. Gli Stati membri possono applicare le misure di cui al capo IV e beneficiare delle misure di cui al capo III solo su richiesta e nella misura prevista dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, fatto salvo l', paragrafo 5. 4.   Ai fini del presente regolamento, per «situazione di crisi» si intende: a) una situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi o di apolidi in uno Stato membro via terra, aria o mare, incluse persone che sono state sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, le cui entità e natura, tenuto conto, tra l'altro, della popolazione, del PIL e delle specificità geografiche dello Stato membro, comprese le dimensioni del suo territorio, rendono inefficace, anche in conseguenza di una situazione a livello locale o regionale, i ben preparati sistemi di asilo, di accoglienza, compresi i servizi di protezione dei minori, o di rimpatrio dello Stato membro, al punto che potrebbero esservi gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo; o b) una situazione di strumentalizzazione in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne o uno Stato membro di cittadini di paesi terzi o di apolidi con l'intenzione di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro, e laddove tali azioni possano mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, ivi incluso il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale. Gli Stati membri possono chiedere l'autorizzazione ad applicare le misure elencate nei capi III e IV, in particolare in caso di aumento significativo e imprevisto del carico di lavoro in relazione alle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono applicare le deroghe previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 3, in situazioni di strumentalizzazione soltanto rispetto a cittadini di paesi terzi o ad apolidi oggetto di strumentalizzazione, rintracciati o trovati in prossimità delle frontiere esterne, ovverosia le frontiere terrestri dello Stato membro, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri, che non siano frontiere interne, in relazione a un attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria, o sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o presentatisi ai valichi di frontiera. 5.   Ai fini del presente regolamento, per «forza maggiore» si intendono le circostanze anormali e imprevedibili che sfuggono al controllo dello Stato membro, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante il ricorso a tutta la dovuta diligenza, che impediscono a tale Stato membro di adempiere agli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1348.
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