Art. 61 · Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica

Art. 61

Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica

In vigore dal 14 mag 2024
Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica 1.   Entro il 12 settembre 2024 ogni Stato membro notifica alla Commissione le proprie autorità designate, le unità operative di cui all', paragrafo 3, e la propria autorità di verifica e la informa senza indugio in merito a eventuali modifiche. 2.   Entro il 12 settembre 2024 Europol notifica alla Commissione la propria autorità designata e la propria autorità di verifica e la informa senza indugio in merito a eventuali modifiche. 3.   La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e attraverso una pubblicazione elettronica che è disponibile online e tempestivamente aggiornata.
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