Art. 6
Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto
In vigore dal 14 mag 2024
Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto
1. A fini di contrasto, ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all', paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.
Conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici, gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative.
2. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac.
Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere le richieste di accesso all'Eurodac ai sensi dell'.
Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici al punto di accesso nazionale.
Storico versioni
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