Art. 58 · Valutazione

Art. 58

Valutazione

In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione 1.   Entro il 12 giugno 2028 la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza operativa di qualsiasi sistema informatico utilizzato per scambiare i dati dei beneficiari di protezione temporanea ai fini della cooperazione amministrativa di cui all' della direttiva 2001/55/CE. 2.   La Commissione valuta inoltre l'impatto previsto dell'applicazione dell' del presente regolamento in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE, tenendo conto: a) della natura dei dati da sottoporre al trattamento; b) dell'impatto previsto della fornitura dell'accesso ai dati di cui all', paragrafo 2, alle autorità designate di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1; e c) delle salvaguardie previste dal presente regolamento. 3.   In funzione dell'esito delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica o abroga l'.
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