Art. 58
Valutazione
In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione
1. Entro il 12 giugno 2028 la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza operativa di qualsiasi sistema informatico utilizzato per scambiare i dati dei beneficiari di protezione temporanea ai fini della cooperazione amministrativa di cui all' della direttiva 2001/55/CE.
2. La Commissione valuta inoltre l'impatto previsto dell'applicazione dell' del presente regolamento in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE, tenendo conto:
a)
della natura dei dati da sottoporre al trattamento;
b)
dell'impatto previsto della fornitura dell'accesso ai dati di cui all', paragrafo 2, alle autorità designate di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1; e
c)
delle salvaguardie previste dal presente regolamento.
3. In funzione dell'esito delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica o abroga l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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