Art. 57
Relazioni, monitoraggio e valutazione
In vigore dal 14 mag 2024
Relazioni, monitoraggio e valutazione
1. eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attività dell'Eurodac, nella quale esamina tra l'altro il suo funzionamento tecnico e la sua sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi in materia di produzione, economicità e qualità del servizio.
2. Eu-LISA provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento dell'Eurodac in relazione agli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nell'Eurodac.
4. Entro il 12 giugno 2027 eu-LISA conduce uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere un software di riconoscimento facciale all'Eurodac ai fini del confronto delle immagini del volto, anche di minori. Lo studio valuta l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti dal software di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formula tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione della tecnologia di riconoscimento facciale nell'Eurodac.
5. Entro il 12 giugno 2029, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei dati e sulla privacy, ivi compreso se l'accesso a fini di contrasto abbia comportato una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione, ivi compreso il ricorso al software di riconoscimento facciale, e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. Tale valutazione comprende anche una valutazione delle sinergie tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2018/1862. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni annuali di cui al paragrafo 1.
7. Eu-LISA, gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la valutazione complessiva di cui al paragrafo 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro o non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
8. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ogni due anni gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione sull'efficacia del confronto dei dati biometrici con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurano informazioni e statistiche concernenti:
a)
la finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
b)
i motivi di sospetto fondato;
c)
i fondati motivi addotti, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, per non effettuare confronti con altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI;
d)
il numero di richieste di confronto;
e)
il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione; e
f)
la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui l'autorità di verifica non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.
Le relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al primo comma sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Sulla base delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 8 e oltre alla valutazione complessiva di cui al paragrafo 5, ogni due anni la Commissione predispone una relazione sull'accesso all'Eurodac a fini di contrasto e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.
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