Art. 50 · Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

Art. 50

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

In vigore dal 14 mag 2024
Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio 1.   In deroga all', i dati personali relativi alle persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettera a), all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) o j), possono essere trasferiti verso un paese terzo o messi a sua disposizione con l'accordo dello Stato membro d'origine. 2.   I trasferimenti di dati verso un paese terzo a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679, e, se del caso, degli accordi di riammissione, nonché del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati. 3.   I trasferimenti di dati verso un paese terzo a norma del paragrafo 1 hanno luogo solo se sono state soddisfatte le seguenti condizioni: a) i dati sono trasferiti o messi a disposizione al solo scopo di identificare un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e di rilasciargli un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio; e b) il cittadino di paese terzo interessato è stato informato della possibilità che i suoi dati personali siano condivisi con le autorità di un paese terzo. 4.   L'attuazione del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del presente articolo, e in particolare l'uso, la proporzionalità e la necessità dei trasferimenti sulla base dell', paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, è soggetta al controllo dell'autorità di controllo indipendente istituita a norma del capo VI del regolamento (UE) 2016/679. 5.   I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente articolo non pregiudicano i diritti delle persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettera a), all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il non respingimento, né il divieto di comunicare o ottenere informazioni in conformità dell' del regolamento (UE) 2024/1348. 6.   Un paese terzo non ha accesso diretto all'Eurodac per confrontare o trasmettere i dati biometrici o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e non gli è accordato l'accesso all'Eurodac da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.
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