Art. 49 · Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato

Art. 49

Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato

In vigore dal 14 mag 2024
Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato 1.   I dati personali che uno Stato membro o Europol ottiene dall'Eurodac a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Tale divieto si applica anche se tali dati sono oggetto di un ulteriore trattamento ai sensi dell', punto 2), del regolamento (UE) 2016/679 e dell', punto 2), della direttiva (UE) 2016/680, a livello nazionale o tra Stati membri. 2.   I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un rischio effettivo che, a causa di tale trasferimento, l'interessato potrebbe essere sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali. 3.   I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra uno Stato membro ed Europol in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un rischio effettivo che, a causa di tale trasferimento, l'interessato potrebbe essere sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali. Inoltre, i trasferimenti sono effettuati unicamente se necessari e proporzionati nei casi che rientrano nel mandato di Europol, conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/794 e previo consenso dello Stato membro d'origine. 4.   Per quanto riguarda le persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, o all', paragrafo 1, nessuna informazione è comunicata a un paese terzo riguardo al fatto che è stata fatta una domanda di protezione internazionale o al fatto che una persona è stata oggetto di una procedura di ammissione in uno Stato membro. 5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione del capo V della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi, a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) 2024/1351.
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