Art. 46 · Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

Art. 46

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati 1.   Conformemente all' del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle proprie responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'Eurodac. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni anno un organismo indipendente effettui una revisione del trattamento dei dati personali a fini di contrasto, conformemente all', paragrafo 1, comprendente un'analisi di un campione di richieste motivate in formato elettronico. La revisione è acclusa alla relazione annuale degli Stati membri di cui all', paragrafo 8. 3.   Le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, agendo ciascuno nei limiti delle proprie competenze e in funzione delle necessità, si scambiano informazioni pertinenti, si forniscono assistenza reciproca nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati. 4.   Ai fini del paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del comitato europeo per la protezione dei dati. Il regolamento interno delle riunioni è adottato nel corso della prima riunione. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, in funzione delle necessità. Ogni due anni il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività. Tale relazione contiene un capitolo relativo a ciascuno Stato membro preparato dall'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato.
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