Art. 42
Diritti d'informazione
In vigore dal 14 mag 2024
Diritti d'informazione
1. Lo Stato membro d'origine informa la persona di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, del presente regolamento, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, di quanto segue:
a)
l'identità e gli estremi del titolare del trattamento ai sensi dell', punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 ed eventualmente del suo rappresentante e gli estremi del responsabile della protezione dei dati;
b)
i dati da trattare nell'Eurodac e la base giuridica per il trattamento, compresa una descrizione delle finalità del regolamento (UE) 2024/1351, conformemente all' dello stesso, nonché, ove applicabile, delle finalità del regolamento (UE) 2024/1350, e una spiegazione, in forma intelligibile, del fatto che è ammesso l'accesso degli Stati membri e di Europol all'Eurodac a fini di contrasto;
c)
riguardo alla persona di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, il fatto che, se il controllo di sicurezza di cui agli , paragrafo 2, lettera i), all', paragrafo 3, lettera d), all', paragrafo 3, lettera e), e all', paragrafo 3, lettera f), dimostra che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro d'origine è tenuto a registrare tale fatto nell'Eurodac;
d)
i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, se del caso;
e)
riguardo alla persona di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, l'esistenza di un obbligo di rilevamento dei suoi dati biometrici e la pertinente procedura, comprese le possibili conseguenze dell'inosservanza di tale obbligo;
f)
il periodo di conservazione dei dati conformemente all';
g)
l'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e del diritto di chiederne la rettifica se inesatti, il completamento se incompleti o la cancellazione, o limitazione del relativo trattamento, se trattati illecitamente, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di controllo di cui all', paragrafo 1;
h)
il diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità nazionale di controllo.
2. Per quanto riguarda la persona di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento dei suoi dati biometrici.
Se una persona soggetta all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, è un minore, le informazioni sono fornite dagli Stati membri in modo consono alla sua età.
La procedura di rilevamento dei dati biometrici è spiegata ai minori mediante opuscoli, infografiche o dimostrazioni, o una qualsiasi combinazione di questi tre, a seconda del caso, da concepire specificamente in modo tale che i minori la comprendano.
3. È redatto un opuscolo comune contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, di detto regolamento.
L'opuscolo è scritto in modo chiaro e semplice, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e in una lingua che la persona interessata comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile.
L'opuscolo è redatto in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno le misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici, i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere informazioni e assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.
Storico versioni
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