Art. 41 · Conservazione delle registrazioni

Art. 41

Conservazione delle registrazioni

In vigore dal 14 mag 2024
Conservazione delle registrazioni 1.   Eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'Eurodac. Tali registrazioni indicano lo scopo, la data e l'ora dell'accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili. 2.   Ai fini dell' del presente regolamento, eu-LISA conserva le registrazioni di ogni operazione di trattamento di dati effettuata nell'ambito dell'Eurodac. Le registrazioni di questo tipo di operazioni includono gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i riscontri positivi emersi durante l'esecuzione del trattamento automatizzato di cui all' del regolamento (UE) 2018/1240. 3.   Ai fini dell' del presente regolamento, gli Stati membri ed eu-LISA conservano le registrazioni di ogni operazione di trattamento dei dati effettuata nell'ambito dell'Eurodac e del VIS conformemente al presente articolo e all' del regolamento (CE) n. 767/2008. 4.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, l'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'. Tali registrazioni sono protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate un anno dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all', a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate. 5.   Ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e j), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì una registrazione del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.
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