Art. 40
Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione
In vigore dal 14 mag 2024
Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione
1. Lo Stato membro d'origine ha accesso ai dati da esso trasmessi che sono registrati nell'Eurodac ai sensi del presente regolamento.
Gli Stati membri non consultano i dati trasmessi da un altro Stato membro né ricevono tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui agli .
2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nell'Eurodac sono quelle designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j). Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l'elenco di dette unità e le relative modifiche. Eu-LISA pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.
3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell', soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'Eurodac, rettificandoli o integrandoli, o cancellandoli.
4. L'accesso ai fini della consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato degli organismi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione e alla realizzazione di tali scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.
5. Se uno Stato membro o eu-LISA è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nell'Eurodac sono di fatto inesatti, ne informa quanto prima lo Stato membro d'origine, fatta salva la comunicazione di una violazione dei dati personali conformemente all' del regolamento (UE) 2016/679.
Se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nell'Eurodac sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne informa quanto prima eu-LISA, la Commissione e lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.
6. eu-LISA non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nell'Eurodac. Tale divieto non è applicabile ai trasferimenti dei suddetti dati verso i paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) 2024/1351.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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