Art. 38 · Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

Art. 38

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

In vigore dal 14 mag 2024
Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati 1.   Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati biometrici di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. Eu-LISA stabilisce la qualità adeguata dei dati biometrici trasmessi, se necessario per assicurare che i risultati del confronto effettuato dall'Eurodac raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. L'Eurodac verifica, non appena possibile, la qualità dei dati biometrici trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, l'Eurodac ne informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati biometrici di qualità adeguata usando lo stesso numero di riferimento della precedente serie di dati. 2.   L'Eurodac effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro 24 ore dal suo arrivo. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità di eu-LISA, l'Eurodac esamina la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi, se necessario per assicurare il funzionamento efficace dell'Eurodac, eu-LISA definisce i criteri per far sì che le richieste siano esaminate in via prioritaria. 3.   Eu-LISA, se necessario per assicurare il funzionamento efficace dell'Eurodac, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto. 4.   Ove necessario, un esperto in dattiloscopia nello Stato membro ricevente, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali e avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento, controlla immediatamente il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito a norma dell'. Se, a seguito del confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati registrati nella banca dati centrale informatizzata, l'Eurodac dà un riscontro positivo relativo alle impronte digitali e all'immagine del volto, gli Stati membri possono controllare il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto. Ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. 5.   Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all', qualora si riceva un riscontro positivo solo a partire da un'immagine del volto, e all' è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente da un esperto formato in conformità delle prassi nazionali. Ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. Le informazioni pervenute dall'Eurodac riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità. 6.   Se l'identificazione definitiva ai sensi dei paragrafi 4 e 5 rivela che il risultato del confronto ricevuto dall'Eurodac non corrisponde ai dati biometrici inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano tale fatto a eu-LISA quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato trasmettendo il numero di riferimento dello Stato membro di origine e il numero di riferimento dello Stato membro che ha ricevuto il risultato.
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