Art. 37 · Trasmissione

Art. 37

Trasmissione

In vigore dal 14 mag 2024
Trasmissione 1.   I dati biometrici e gli altri dati personali vengono digitalizzati e trasmessi nel formato dei dati stabilito nel documento di controllo dell'interfaccia concordato. Se necessario al funzionamento efficace di Eurodac, eu-LISA definisce i requisiti tecnici relativi al formato da usare per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri all'Eurodac e viceversa. eu-LISA assicura che i dati biometrici trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. 2.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2. I dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2, sono registrati automaticamente nell'Eurodac. Se necessario al funzionamento efficace di Eurodac, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all'Eurodac e viceversa. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera k), all', paragrafo 1, lettera k), all', paragrafo 1, lettera k), all', paragrafo 2, lettera k), all', paragrafo 2, lettera k), all', paragrafo 2, lettera k), all', paragrafo 2, lettera k), e all', paragrafo 1, renda possibile l'attribuzione univoca dei dati a una particolare persona e allo Stato membro che trasmette i dati e renda inoltre possibile asserire se tali dati si riferiscono a una delle persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. 4.   Il numero di riferimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. «1» si riferisce alle persone di cui all', paragrafo 1, «2» si riferisce alle persone di cui all', paragrafo 1, «3» si riferisce alle persone di cui all', paragrafo 1, «4» si riferisce alle richieste di cui all', «5» si riferisce alle richieste di cui all', «6» si riferisce alle richieste di cui all', «7» si riferisce alle richieste di cui all', «8» si riferisce alle persone di cui all', «9» si riferisce alle persone di cui all', paragrafo 1, e «0» si riferisce alle persone di cui all', paragrafo 1. 5.   Eu-LISA definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte dell'Eurodac. 6.   L'Eurodac conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine eu-LISA definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1358:oj#art-37