Art. 36 · Responsabilità in materia di trattamento dei dati

Art. 36

Responsabilità in materia di trattamento dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Responsabilità in materia di trattamento dei dati 1.   Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire: a) la liceità della raccolta e della trasmissione all'Eurodac dei dati biometrici e degli altri dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2; b) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione all'Eurodac; c) ferma restando la responsabilità di eu-LISA, la liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nell'Eurodac; d) la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati biometrici trasmessi dall'Eurodac. 2.   Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima e nel corso della trasmissione all'Eurodac, come previsto all', e la sicurezza dei dati che riceve dall'Eurodac. 3.   Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell', paragrafo 4. 4.   eu-LISA provvede affinché l'Eurodac sia gestito, anche a fini di prova, conformemente al presente regolamento e alle pertinenti norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. In particolare, eu-LISA: a) adotta le misure necessarie affinché tutte le persone, contraenti compresi, che lavorano con l'Eurodac non trattino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'; b) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'Eurodac a norma dell'; c) fatte salve le competenze del garante europeo della protezione dei dati, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare con l'Eurodac abbiano accesso ai dati ivi registrati. eu-LISA comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al garante europeo della protezione dei dati, le misure adottate ai sensi del primo comma.
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