Art. 35 · Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol

Art. 35

Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol

In vigore dal 14 mag 2024
Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol 1.   Fatto salvo l', tutte le comunicazioni tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol sono sicure e avvengono per via elettronica. 2.   A fini di contrasto, le ricerche con i dati biometrici o alfanumerici vengono digitalizzate dagli Stati membri e da Europol e trasmesse nel formato dei dati stabilito nel documento di controllo dell'interfaccia concordato, in modo che i dati possano essere confrontati con altri dati conservati nell'Eurodac.
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