Art. 32 · Procedura per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac

Art. 32

Procedura per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac 1.   A fini di contrasto, le autorità designate degli Stati membri e l'autorità designata di Europol possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da esse assegnato, affinché sia trasmessa all'Eurodac per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici tramite il punto di accesso nazionale o il punto di accesso Europol. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all' o all', a seconda dei casi. 2.   Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all' o all', l'autorità di verifica inoltra la richiesta al punto di accesso nazionale o al punto di accesso Europol, che la trasmette, ai sensi degli , all'Eurodac per il confronto con i dati biometrici o alfanumerici trasmessi all'Eurodac a norma dell', dell', paragrafo 2, e degli , e 26. 3.   Un confronto tra un'immagine del volto e altri dati relativi ad immagini del volto conservati nell'Eurodac a fini di contrasto può essere effettuato a norma dell', paragrafo 1, qualora tali dati siano disponibili al momento della presentazione della richiesta motivata in formato elettronico da parte delle autorità designate degli Stati membri o dell'autorità designata di Europol. 4.   In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale o al punto di accesso Europol i dati biometrici o alfanumerici per un confronto immediato non appena riceve la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all' o all', compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta. 5.   Se con una verifica a posteriori si accerta che l'accesso ai dati Eurodac non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni comunicate dall'Eurodac e ne informano l'autorità di verifica.
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