Art. 31 · Contrassegno dei dati

Art. 31

Contrassegno dei dati

In vigore dal 14 mag 2024
Contrassegno dei dati 1.   Ai fini di cui all', paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha riconosciuto la protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati nell'Eurodac in conformità dell' contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con l'Eurodac definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nell'Eurodac ai sensi dell', paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli . L'Eurodac informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dall'apposizione del contrassegno dei dati, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti. 2.   I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nell'Eurodac conformemente all', paragrafo 2, e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di contrasto fino alla loro cancellazione automatica dall'Eurodac in conformità dell', paragrafo 10. 3.   Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se lo status dell'interessato è ritirato a norma dell' o 19 del regolamento (UE) 2024/1347. 4.   Ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a) e c), lo Stato membro d'origine che ha rilasciato un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nell'Eurodac, a seconda del caso a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, o a un cittadino di paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso i cui dati siano stati precedentemente registrati nell'Eurodac a norma dell', paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con l'Eurodac definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nell'Eurodac ai sensi dell', paragrafi 6, 7 8 e 9, ai fini della trasmissione di cui agli . L'Eurodac informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dall'apposizione del contrassegno dei dati, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti. 5.   I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nell'Eurodac e contrassegnati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di contrasto fino alla loro cancellazione automatica dall'Eurodac in conformità dell', paragrafo 10. 6.   Ai fini dell'articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro di ricollocazione, dopo la registrazione dei dati a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento si registra come Stato membro competente e appone su tali dati il contrassegno introdotto dallo Stato membro che ha riconosciuto la protezione.
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