Art. 28 · Confronto dei dati relativi all'immagine del volto

Art. 28

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto

In vigore dal 14 mag 2024
Confronto dei dati relativi all'immagine del volto 1.   Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell' o quando non sono disponibili impronte digitali per effettuare il confronto, lo Stato membro procede a un confronto dei dati relativi all'immagine del volto. 2.   I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e con i dati relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nell'Eurodac a norma dell', dell', paragrafo 2, e degli , ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell', paragrafo 2, lettere a) e c), e degli . L'Eurodac provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 venga effettuato con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi da altri Stati membri. 3.   I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato trasmessi da qualsiasi Stato membro a norma dell', paragrafo 1, possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e con i dati relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nell'Eurodac a norma dell', e contrassegnati conformemente all', all', paragrafo 2, e all'. 4.   L'Eurodac trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all', paragrafo 5. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all', paragrafi 1 e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2, non sono trasmessi. 5.   Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac un riscontro positivo che può aiutarlo ad adempiere ai propri obblighi a norma dell', paragrafo 1, lettera a), tale riscontro positivo prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.
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