Art. 27 · Confronto dei dati biometrici

Art. 27

Confronto dei dati biometrici

In vigore dal 14 mag 2024
Confronto dei dati biometrici 1.   I dati biometrici trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione di quelli trasmessi a norma dell', paragrafo 2, lettere a) e c), e degli , sono automaticamente confrontati con i dati biometrici trasmessi da altri Stati membri e già conservati nell'Eurodac a norma dell', dell', paragrafo 2, e degli . 2.   I dati biometrici trasmessi da qualsiasi Stato membro a norma dell', paragrafo 1, sono automaticamente confrontati con i dati biometrici trasmessi da altri Stati membri e già conservati nell'Eurodac a norma dell' e contrassegnati conformemente all', e all', paragrafo 2, e all'. 3.   L'Eurodac provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 venga effettuato con i dati biometrici trasmessi precedentemente da tale Stato membro, oltre che con i dati biometrici trasmessi dagli altri Stati membri. 4.   L'Eurodac trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all', paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all', paragrafi 1 e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafo 2, non sono trasmessi. 5.   Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac un riscontro positivo che può aiutarlo ad adempiere ai propri obblighi a norma dell', paragrafo 1, lettera a), tale riscontro positivo prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.
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