Art. 26 · Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

Art. 26

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

In vigore dal 14 mag 2024
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici 1.   Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni registrato come beneficiario di protezione temporanea nel territorio di tale Stato membro ai sensi della direttiva 2001/55/CE. 2.   Lo Stato membro interessato trasmette all'Eurodac, in conformità dell', paragrafo 2, quanto prima e in ogni caso entro 10 giorni dalla registrazione come beneficiario di protezione temporanea, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1: a) dati relativi alle impronte digitali; b) immagine del volto; c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte; d) cittadinanza o cittadinanze; e) data di nascita; f) luogo di nascita; g) Stato membro d'origine, luogo e data di registrazione come beneficiario di protezione temporanea; h) sesso; i) ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio; j) se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento; k) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; l) data di rilevamento dei dati biometrici; m) data della trasmissione dei dati all'Eurodac; n) identificativo utente dell'operatore; o) se del caso, il fatto che la persona precedentemente registrata come beneficiario di protezione temporanea rientri in uno dei motivi di esclusione di cui all' della direttiva 2001/55/CE; p) riferimento della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio. 3.   L'inosservanza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all'Eurodac. Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del beneficiario di protezione temporanea ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dall'esito positivo del nuovo rilevamento. 4.   In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici del beneficiario di protezione temporanea a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e trasmette detti dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno. Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali. 5.   Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo appositamente formati a tal fine, nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303. 6.   Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del presente articolo è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all', paragrafo 6. 7.   Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all' del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell', paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.
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