Art. 25 · Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato

Art. 25

Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato

In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato 1.   Non appena lo Stato membro di ricollocazione è tenuto a ricollocare l'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro beneficiario aggiorna la propria serie di dati registrata in conformità dell' o 24 del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione. 2.   Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351, detto Stato membro invia una serie di dati registrata in conformità dell' o 23 del presente regolamento relativa all'interessato, e include la data di arrivo. La serie di dati è conservata in conformità dell', paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli .
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