Art. 25
Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato
In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato
1. Non appena lo Stato membro di ricollocazione è tenuto a ricollocare l'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro beneficiario aggiorna la propria serie di dati registrata in conformità dell' o 24 del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo lo Stato membro di ricollocazione.
2. Quando una persona giunge nello Stato membro di ricollocazione a seguito della conferma da parte di tale Stato membro della ricollocazione dell'interessato a norma dell'articolo 67, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1351, detto Stato membro invia una serie di dati registrata in conformità dell' o 23 del presente regolamento relativa all'interessato, e include la data di arrivo. La serie di dati è conservata in conformità dell', paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli .
Storico versioni
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