Art. 22
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
In vigore dal 14 mag 2024
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, conformemente all', paragrafo 2, al rilevamento dei dati biometrici di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni che sia rintracciato dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera, che provenga da un paese terzo, che non sia stato respinto o che rimanga fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non sia in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal rintraccio all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.
2. Lo Stato membro interessato trasmette all'Eurodac, in conformità dell', paragrafo 2, quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dalla data del rintraccio, i seguenti dati relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 che non siano stati respinti:
a)
dati relativi alle impronte digitali;
b)
immagine del volto;
c)
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte;
d)
cittadinanza o cittadinanze;
e)
data di nascita;
f)
luogo di nascita;
g)
Stato membro d'origine, luogo e data del rintraccio;
h)
sesso;
i)
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza di tale documento;
j)
se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;
k)
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
l)
data di rilevamento dei dati biometrici;
m)
data della trasmissione dei dati all'Eurodac;
n)
identificativo utente dell'operatore.
3. Inoltre, ove applicabile, e qualora siano disponibili, i seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'Eurodac in conformità dell', paragrafo 2:
a)
in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;
b)
lo Stato membro di ricollocazione conformemente all', paragrafo 1;
c)
il fatto che sia stata accordata RVA&R;
d)
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, se si verifica una delle seguenti circostanze:
i)
la persona interessata è armata;
ii)
la persona interessata è violenta;
iii)
vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;
iv)
vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.
4. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone rintracciate ai sensi del paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio degli Stati membri ma sono in stato di custodia, reclusione o trattenimento dal momento del rintraccio per oltre 72 ore, sono trasmessi prima del loro rilascio.
5. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all'Eurodac. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone rintracciate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dall'esito positivo del nuovo rilevamento.
6. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici della persona rintracciata a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e trasmette detti dati biometrici quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.
Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 2, al fine di attuare i piani di continuità nazionali.
7. Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna la propria serie di dati registrata relativa all'interessato aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
8. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo appositamente formati a tal fine, nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303.
9. Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del presente articolo è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all', paragrafo 6.
10. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell', paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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