Art. 21
Registrazione dei dati
In vigore dal 14 mag 2024
Registrazione dei dati
1. In conformità dell', paragrafo 2, nell'Eurodac sono registrati unicamente i seguenti dati:
a)
dati relativi alle impronte digitali;
b)
immagine del volto;
c)
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte;
d)
cittadinanza o cittadinanze;
e)
data di nascita;
f)
luogo di nascita;
g)
Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione;
h)
sesso;
i)
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;
j)
se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;
k)
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
l)
data di rilevamento dei dati biometrici;
m)
data della trasmissione dei dati all'Eurodac;
n)
identificativo utente dell'operatore.
o)
data del riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale.
2. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell', paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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