Art. 20
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
In vigore dal 14 mag 2024
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
1. Ciascuno Stato membro rileva i dati biometrici di ogni persona di età non inferiore a sei anni che è stata ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento e trasmette tali dati all'Eurodac, unitamente ai dati di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a o), non appena riconosce a tale persona la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale, e in ogni caso entro le 72 ore successive.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all'Eurodac. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali e le ritrasmette quanto prima dal momento in cui tale nuovo rilevamento è effettuato con esito positivo.
3. In deroga al paragrafo 2, quando non è possibile rilevare i dati biometrici di una persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, gli Stati membri rilevano e trasmettono tali dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.
Storico versioni
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