Art. 18
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
In vigore dal 14 mag 2024
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici
1. Ciascuno Stato membro rileva e trasmette all'Eurodac i dati biometrici di ogni persona di età non inferiore a sei anni registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria quanto prima dopo la registrazione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1356 e al più tardi prima di pervenire alla conclusione sull'ammissione di cui all', paragrafo 9, di tale regolamento. Tale obbligo non si applica se uno Stato membro può pervenire a tale conclusione senza un confronto dei dati biometrici, qualora la conclusione sia negativa.
2. Ciascuno Stato membro rileva i dati biometrici di ogni persona di età non inferiore a sei anni registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e:
a)
a cui tale Stato membro concede la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente al regolamento (UE) 2024/1350;
b)
che tale Stato membro rifiuta di ammettere per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; oppure
c)
nei confronti della quale tale Stato membro interrompe la procedura di ammissione poiché tale persona non esprime o revoca il proprio consenso a norma dell' di detto regolamento.
Gli Stati membri trasmettono all'Eurodac i dati biometrici delle persone di cui al primo comma unitamente ai dati di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a q), del presente regolamento quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla decisione di concedere la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale, di rifiutare l'ammissione o di interrompere la procedura di ammissione.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all'Eurodac. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali e le ritrasmette quanto prima dal momento in cui tale nuovo rilevamento è effettuato con esito positivo.
Quando non è possibile rilevare i dati biometrici a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, gli Stati membri rilevano e trasmettono tali dati biometrici quanto prima dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.
4. Quando lo Stato membro interessato lo richiede, i dati biometrici possono, ai fini del regolamento (UE) 2024/1350, essere rilevati e trasmessi allo Stato membro richiedente da un altro Stato membro, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o da un'organizzazione internazionale pertinente.
5. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 4 non hanno accesso all'Eurodac ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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