Art. 16
Informazioni sullo status dell'interessato
In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni sullo status dell'interessato
1. Non appena lo Stato membro competente è stato determinato a norma del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro che svolge le procedure di determinazione dello Stato membro competente aggiorna la propria serie di dati registrata a norma dell' del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.
Se uno Stato membro diventa competente perché vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente rappresenti una minaccia per la sicurezza interna in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351, esso aggiorna la propria serie di dati registrata in conformità dell' del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo lo Stato membro competente.
2. Le seguenti informazioni sono inviate all'Eurodac e ivi conservate in conformità dell', paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli :
a)
quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all' del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro competente invia la serie di dati registrata in conformità dell' del presente regolamento relativa all'interessato, e include la data di arrivo;
b)
quando un richiedente protezione internazionale, o un'altra persona di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (UE) 2024/1351 giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una notifica di ripresa in carico di cui all' di tale regolamento, lo Stato membro competente aggiorna la propria serie di dati registrata in conformità dell' del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo la data di arrivo;
c)
non appena stabilisce che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità dell' del presente regolamento, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna la propria serie di dati registrata in conformità dell' del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
d)
non appena si assicura che l'interessato i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità dell' del presente regolamento ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi a seguito del ritiro o del rigetto della domanda di protezione internazionale come previsto all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro d'origine aggiorna la propria serie di dati registrata in conformità dell' del presente regolamento relativa all'interessato aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
3. Qualora la competenza sia trasferita a un altro Stato membro, a norma dell', paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro che stabilisce che la competenza è stata trasferita, o lo Stato membro di ricollocazione, indica lo Stato membro competente.
4. Se trova applicazione il paragrafo 1 o 3 del presente articolo o l', paragrafo 6, l'Eurodac informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal ricevimento dei dati in questione, tutti gli Stati membri d'origine della trasmissione, da parte di un altro Stato membro d'origine, di tali dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle serie di dati corrispondenti alle persone di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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