Art. 10 · Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti

Art. 10

Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti

In vigore dal 14 mag 2024
Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS a norma degli articoli 9 bis e 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell' del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), le autorità competenti per i visti, in conformità di tali regolamenti, hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.
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