Art. 1
Scopo dell'«Eurodac»
In vigore dal 14 mag 2024
Scopo dell'«Eurodac»
1. È istituito un sistema denominato «Eurodac», inteso a:
a)
sostenere il sistema di asilo, anche concorrendo alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351, per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide e facilitando l'applicazione di tale regolamento secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;
b)
concorrere all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1350 secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;
c)
concorrere al controllo dell'immigrazione irregolare verso l'Unione, all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e all'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;
d)
concorrere alla protezione dei minori, anche nel contesto delle attività di contrasto;
e)
stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac ai fini di contrasto, che possono essere presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'autorità designata di Europol per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
f)
concorrere alla corretta identificazione delle persone registrate nell'Eurodac in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/818, conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell’archivio comune di dati di identità (CIR);
g)
sostenere gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;
h)
sostenere gli obiettivi del sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008;
i)
sostenere un'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti tramite la produzione di statistiche;
j)
contribuire all'attuazione della direttiva 2001/55/CE.
2. Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 767/2008, dal regolamento (UE) 2018/1240, dal regolamento (UE) 2019/818, dal regolamento (UE) 2024/1351 e dal regolamento (UE) 2024/1350 nonché dalla direttiva 2001/55/CE.
Il presente regolamento rispetta pienamente la dignità umana e i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. A tale riguardo, il trattamento dei dati personali in conformità del presente regolamento non dà luogo, nei confronti delle persone cui esso si applica, ad alcuna forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Il diritto di una persona alla riservatezza e alla protezione dei dati è tutelato in conformità del presente regolamento, con riguardo all'accesso all’Eurodac sia da parte delle autorità degli Stati membri sia da parte degli organismi autorizzati dell'Unione.
Storico versioni
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