Art. 9
Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti
In vigore dal 14 mag 2024
Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti
1. Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi rimangono a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti.
2. I cittadini di paesi terzi:
a)
indicano i rispettivi nome, data di nascita, genere e nazionalità e forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati;
b)
forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento (UE) 2024/1358.
Storico versioni
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