Art. 9 · Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti

Art. 9

Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti

In vigore dal 14 mag 2024
Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti 1.   Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi rimangono a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti. 2.   I cittadini di paesi terzi: a) indicano i rispettivi nome, data di nascita, genere e nazionalità e forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati; b) forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento (UE) 2024/1358.
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