Art. 7 · Accertamenti all’interno del territorio

Art. 7

Accertamenti all’interno del territorio

In vigore dal 14 mag 2024
Accertamenti all’interno del territorio 1.   Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel loro territorio solo se tali cittadini di paesi terzi attraversano una frontiera esterna per entrare nel territorio degli Stati membri in modo non autorizzato e non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che tali cittadini di paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga. 2.   Gli Stati membri possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti a norma del paragrafo 1 se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell’ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti. 3.   All’accertamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’, paragrafo 3, secondo e terzo comma.
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