Art. 6
Autorizzazione all’ingresso nel territorio di uno Stato membro
In vigore dal 14 mag 2024
Autorizzazione all’ingresso nel territorio di uno Stato membro
Durante gli accertamenti, le persone di cui all’, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone di cui all’, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi di cui all’ per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga.
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