Art. 5 · Accertamenti alla frontiera esterna

Art. 5

Accertamenti alla frontiera esterna

In vigore dal 14 mag 2024
Accertamenti alla frontiera esterna 1.   Gli accertamenti di cui al presente regolamento si applicano a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale, che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399 e che: a) sono rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all’, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2024/1358 per motivi diversi dall’età; oppure b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. 2.   Sono sottoposti agli accertamenti di cui al presente regolamento tutti i cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399. 3.   I cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 non sono sottoposti agli accertamenti. Tuttavia, i cittadini di paesi terzi autorizzati a entrare a norma dell’, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento e che fanno domanda di protezione internazionale sono sottoposti agli accertamenti. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d’ingresso di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399 gli accertamenti di tale cittadino di paese terzo terminano. Gli accertamenti possono essere interrotti quando i cittadini interessati di un paese terzo lasciano il territorio degli Stati membri per tornare nel paese di origine, o nel paese di residenza o in un altro paese terzo in cui gli interessati decidono volontariamente di tornare e in cui è consentito il ritorno di tali cittadini di paesi terzi.
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