Art. 24
Valutazione
In vigore dal 14 mag 2024
Valutazione
Entro il 12 giugno 2028, la Commissione riferisce sull’attuazione delle misure da esso previste.
Entro il 12 giugno 2031, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione entro il 12 dicembre 2030, e, successivamente, ogni cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1356:oj#art-24